Art. 2.
(Definizione delle attività e delle terapie assistite dagli animali).

      1. Ai fini della presente legge si intendono:

          a) per attività assistite dagli animali (AAA), gli interventi relazionali di tipo educativo e ricreativo aventi l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dell'uomo e realizzati da gruppi di lavoro interdisciplinari qualificati, con l'aiuto di animali in possesso di adeguati requisiti definiti dalla Commissione di cui all'articolo 4;

 

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          b) per terapie assistite dagli animali (TAA), gli interventi finalizzati al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva, cognitiva e motoria, o conseguenze di patologie e di malesseri emozionali e psicologici, praticati da gruppi di lavoro interdisciplinari, di cui fa parte necessariamente un medico, un veterinario, uno psicologo e un conduttore di animali quali cani, cavalli, e simili, preferibilmente con esperienza nel settore della pet-therapy, con l'aiuto di animali specificamente educati e preparati, con metodi non coercitivi, nell'ambito di sedute terapeutiche, individuali o di gruppo, che si attengano ai requisiti definiti dalla Commissione di cui all'articolo 4.

      2. Le attività e le terapie assistite dagli animali possono essere praticate presso ospedali, centri di riabilitazione, residenze sanitarie assistite, case di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il recupero dei tossicodipendenti, o in altri luoghi idonei.